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Fondazione

Vincenzo Maria Valente

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Per chi volesse contribuire all’attività della Fondazione Valente, ricordiamo il c.d. “Art bonus“, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale di cui all’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., grazie al quale è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. Il credito d’imposta è riconosciuto, nei limite del 65% da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma in commento, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

Analogamente a quanto previsto per altre erogazioni liberali in denaro, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: tramite banca (es. bonifico) oppure tramite ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario); oppure mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, cioè mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Non possono beneficiare del credito d’imposta le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie di “tracciabilità”.

Per maggiori informazioni, visitate il sito artbonus.gov.it

Dal maggio 2019, la Fondazione Valente è ONLUS.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124 del 4 agosto 2017) all’art.1 dal comma 125 al 127 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno le associazioni‚ le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni devono pubblicare‚ nei propri siti web‚ le informazioni relative a sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere di importo pari o superiore a 10.000 euro‚ ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno precedente.

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